Allegato numero 2 al verbale della C.N. del 12 – 13 maggio 2022

NUOVO  STATUTO  DELL’UNIONE  PENSIONATI  UNICREDIT 

TITOLO I – Natura, sede sociale, scopi

Art. 1

L’Unione Pensionati UniCredit – costituita nel 1959 con la denominazione “Unione Pensionati Credito Italiano” –  ha Sede in Milano e in seguito sarà denominata “Unione”.

L’Unione si articola in Gruppi distribuiti sul territorio.

Art. 2

L’Unione è autonoma, non ha fini di lucro e si avvale della collaborazione esclusivamente volontaria degli iscritti.

Essa si prefigge in particolare le seguenti finalità:

  • tutelare gli interessi previdenziali ed assistenziali degli iscritti, nell’ambito delle Leggi e Regolamenti, confrontandosi, attraverso i propri Organi con UniCredit, con il Fondo Pensione di Gruppo – in seguito denominato “Fondo” – con UniCredit Cassa Assistenza – in seguito denominata Uni.C.A. – e con gli altri Organismi del Gruppo UniCredit che perseguono interessi di vario tipo nell’intento di intraprendere tutte quelle azioni atte a migliorare il trattamento dei Pensionati;
  • promuovere rapporti di collaborazione tra gli iscritti anche attraverso l’organizzazione di attività di aggregazione tra gli stessi;
  • dare adeguata assistenza ai propri iscritti che avessero motivo di opporsi ad UniCredit, al Fondo, ad Uni.C.A. e ad eventuali altri Organismi del Gruppo UniCredit;
  • aiutare quelli che, a causa delle loro condizioni fisiche e morali, abbisognino maggiormente di assistenza.

L’Unione promuove il coordinamento tra le associazioni dei pensionati delle aziende integrate in UniCredit favorendo una sempre maggiore sinergia e integrazione tra le stesse.  Inoltre, l’Unione può rapportarsi, ove e quando un più efficace perseguimento dei fini statutari lo richieda e con delibera del Consiglio Nazionale, ad associazioni o altre aggregazioni del settore pensionistico apartitiche e senza finalità di lucro.

Art. 3

I mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle attività dell’Unione sono costituiti da:

  • quote associative annuali degli iscritti ed eventuali contribuzioni volontarie;
  • lasciti e donazioni a favore dell’Unione.

Art. 4

L’Unione ha un proprio periodico, organo ufficiale autorizzato dal Tribunale di Milano – giusta registrazione n. 118 dell’8 marzo 1985 – denominato “La Quercia Nuova”, sul quale vengono riportate, tra l’altro, tutte le iniziative e gli approfondimenti relativi a:

  • Fondo Pensione UniCredit;
  • assistenza sanitaria.

Il Direttore Responsabile, d’intesa con la Segreteria Nazionale, assicura il rispetto della linea editoriale indicata dal Consiglio Nazionale.

I singoli Gruppi possono, a loro spese e in ottemperanza alle norme vigenti, pubblicare un proprio notiziario locale.

Inoltre, l’Unione si avvale, di un proprio sito internet (“www.unipens.org”).

TITOLO II – Soci

Art. 5

Possono essere iscritti all’Unione Pensionati:

  • come Soci Ordinari (d’ora in avanti Soci) tutti i dipendenti in pensione del Gruppo UniCredit, i c.d. “esodati” nonché i percettori di una rendita di reversibilità discendente da contribuzione relativa ad un dipendente in pensione di UniCredit;
  • come Soci Esterni (d’ora in avanti Esterni) qualsiasi persona fisica che partecipi alle attività dell’Unione volontariamente e gratuitamente e che effettui il versamento di una quota simbolica non superiore al 50% della quota annua dei Soci ordinari. L’iscrizione deve essere presentata e supportata dal Presidente del Gruppo a cui si chiede l’appartenenza.

Nel prosieguo l’insieme dei Soci e degli Esterni possono essere anche definiti “iscritti”.

I Soci hanno uguali diritti e doveri, possono essere eletti alle cariche sociali previste dal presente Statuto – con le limitazioni contemplate dagli Artt. 15 e 31 – e hanno diritto di voto deliberativo in tutte le materie loro riservate dallo Statuto.

I Soci non titolari di pensione diretta del Fondo non potranno essere candidati – da parte dell’Unione Pensionati UniCredit – né partecipare alla designazione, quali rappresentanti dei Pensionati, nel Consiglio di Amministrazione del Fondo in qualità dì Consiglieri Effettivi o Supplenti né fare parte di commissioni inerenti la gestione del Fondo stesso.

Ogni Socio è tenuto a:

  • osservare le norme statutarie ed attenersi alle delibere degli Organi dell’Unione;
  • operare concretamente, nel limite delle proprie possibilità, per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • versare al Consiglio di Gruppo la quota annua di iscrizione stabilita dal Gruppo stesso, comprensiva della retrocessione da riconoscere alla Segreteria Nazionale.

Gli Esterni possono partecipare alle Assemblee locali come uditori, senza diritto di voto.

Gli Esterni sono comunque tenuti a:

  • osservare le norme statutarie;
  • versare al Consiglio di Gruppo una quota simbolica come sopra definita.

Art. 6

Al fine di relazionarsi più facilmente con gli iscritti l’Unione, alla data di approvazione del presente Statuto, si articola nei seguenti Gruppi:

  • Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta, con sede a Torino;
  • Gruppo Lombardia, con sede a Milano;
  • Gruppo Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede a Venezia;
  • Gruppo Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste;
  • Gruppo Liguria, con sede a Genova;
  • Gruppo Emilia Romagna e Marche, con sede a Bologna;
  • Gruppo Toscana, con sede a Firenze;
  • Gruppo Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, con sede a Roma;
  • Gruppo Campania, con sede a Napoli;
  • Gruppo Puglia e Basilicata, con sede a Bari;
  • Gruppo Sicilia Orientale e Calabria, con sede a Catania (per la Sicilia province di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Enna);
  • Gruppo Sicilia Occidentale, con sede a Palermo (province di Palermo, Caltanissetta, Trapani, Agrigento);
  • Gruppo Sardegna, con sede a Cagliari.

L’indicazione regionale relativa ad ogni Gruppo rappresenta il limite territoriale di competenza del medesimo. L’appartenenza al Gruppo da parte degli iscritti discende dalla residenza anagrafica dell’aderente all’Unione o dalla sua diversa espressa volontà.

La Segreteria Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale l’istituzione o la soppressione dei Gruppi e/o la modifica dei limiti territoriali o della sede di quelli suindicati così come previsto agli Artt. 23 e 28.

Art. 7

La qualifica di Socio si perde:

  • per recesso;
  • per mancato rispetto delle norme statutarie accertate dal Collegio dei Probiviri;
  • per inadempienza al pagamento delle quote associative.

La qualifica di Esterno si perde:

  • per recesso;
  • per mancato rispetto delle norme statutarie accertate dal Collegio dei Probiviri.

Gli iscritti che per qualsiasi motivo cessano di far parte dell’Unione non hanno diritto ad alcun rimborso.

TITOLO III –  Struttura interna: Organi Sociali

Art. 8

Gli Organi Sociali sono:

  • Assemblea dei Soci;
  • Consiglio di Gruppo;
  • Consiglio Nazionale;
  • Presidente dell’Unione;
  • Segreteria Nazionale;
  • Revisore dei Conti;
  • Collegio dei Probiviri.

Assemblea dei Soci – Consiglio di Gruppo

Art. 9

L’Assemblea dei Soci dei Gruppi, fondamentale espressione dell’Unione, è convocata dal Presidente di Gruppo per tutti i Soci appartenenti al Gruppo stesso, così come definiti all’art. 5. Alla stessa possono partecipare gli Esterni in veste di uditori senza diritto di voto. Il funzionamento e le facoltà dell’Assemblea dei Soci sono regolati dal successivo art. 10.

Art. 10

L’Assemblea dei Soci dei singoli Gruppi può essere Ordinaria o Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno e comunque in data antecedente a quella stabilita per il Consiglio Nazionale come previsto dall’art. 21 per:

  • deliberare sul rendiconto economico corredato dalla relazione del Revisore dei Conti;
  • deliberare sulla relazione del Consiglio di Gruppo;
  • eleggere il Consiglio di Gruppo ed il Revisore dei Conti, che restano in carica al massimo per tre anni e comunque non oltre l’elezione delle nuove cariche sociali nazionali;
  • proporre, per iscritto, al Consiglio Nazionale – tramite il Presidente del Gruppo – le candidature alla Segretaria Nazionale, come previsto dall’art 23, prima della riunione del Consiglio Nazionale stesso;
  • proporre – ove se ne ravvisi la necessità – i candidati per il rinnovo delle cariche nel Consiglio di Amministrazione del Fondo, di Uni.C.A. e degli Organismi di cui all’art. 2;
  • proporre gli obiettivi e gli orientamenti ai quali il Consiglio di Gruppo ed il Presidente dovranno ispirarsi nell’espletamento dei loro compiti;
  • proporre argomenti da trattare nella prima riunione utile del Consiglio Nazionale;
  • su proposta del Consiglio di Gruppo, deliberare la quota associativa annuale, tenendo conto dell’importo da retrocedere alla Segreteria Nazionale;
  • deliberare sulla responsabilità degli organi di Gruppo da sottoporre alla Segreteria Nazionale;
  • deliberare su quanto altro sottoposto in votazione e non attribuito alla competenza di altri Organi Sociali;
  • deliberare sulle proposte di modifiche dello Statuto da sottoporre alla Segreteria Nazionale;
  • deliberare sullo scioglimento del Gruppo e sulla devoluzione del suo patrimonio attenendosi alle norme dell’art. 18.

Delle decisioni assunte sia in sede Ordinaria, sia Straordinaria, deve essere redatto verbale a cura di uno o più Consiglieri.

Il verbale dell’Assemblea di approvazione del rendiconto con allegata anche la valutazione del Revisore, la relazione del Consiglio di Gruppo e l’eventuale mozione finale, devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale appena possibile.

L’Assemblea dei Soci del Gruppo può essere convocata in via Straordinaria su richiesta del Presidente di Gruppo o di almeno un terzo dei Consiglieri di Gruppo o di almeno il 10% dei Soci Ordinari di Gruppo, purché in regola con i versamenti delle quote sociali. Nella richiesta deve essere indicato il motivo della convocazione.

Art. 11

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, deve essere inviato ai Soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione. Copia dell’avviso di convocazione deve essere comunque contemporaneamente inviata alla Segreteria Nazionale che potrà essere presente con proprio rappresentante.

L’avviso di convocazione deve specificare la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo di lettera, fax, e-mail o tramite altri mezzi idonei ad assicurare la ricezione della comunicazione medesima da parte del destinatario.

L’indizione delle votazioni e gli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea sono resi noti agli iscritti, eventualmente, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell’Unione.

Art. 12

L’Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, di persona, o per delega.

Ciascun Socio può essere portatore di non più di 5 deleghe. La delega può essere conferita sia con modulo fornito unitamente alla convocazione o anche con trasmissione telematica.

In relazione allo specifico compito agli stessi attribuito, fanno eccezione i Fiduciari di Zona (di cui all’art.14), i quali possono rappresentare tutti i Soci delle rispettive zone che abbiano dato delega purché ogni singola delega sia corredata dalla copia del rispettivo documento d’identità.

E’ in facoltà dei Consigli di Gruppo attivare la votazione per corrispondenza e per via telematica (ove disponibile), in alternativa a quella in presenza secondo il Regolamento fissato dalla Segreteria Nazionale.

L’Assemblea nomina un Presidente e gli Scrutatori e, a sua volta, il Presidente sceglie il Segretario.

Sono valide le delibere approvate dalla maggioranza dei Soci presenti/rappresentati per delega o dei votanti per corrispondenza e con voto on line (ove disponibile).

Art. 13

Con la maggioranza di cui all’articolo 12, l’Assemblea elegge ogni tre anni il Consiglio di Gruppo: questo è formato da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri. La nomina dei membri del Consiglio di Gruppo avviene sulla base di candidature presentate dal soggetto interessato.

Il mandato dei Consiglieri eletti decorre dal giorno successivo alla data delle votazioni dell’Assemblea.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Gruppo provvede alla sostituzione con il primo e successivi dei non eletti. In mancanza, con un socio cooptato che sarà ratificato dalla prima Assemblea dei Soci. I Consiglieri così eletti dureranno in carica sino alla fine del mandato dei Consiglieri in carica.

Art. 14

Il Consiglio di Gruppo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente di Gruppo, uno o più Vice Presidenti ed il Tesoriere che restano in carica sino allo scadere del mandato delle cariche nazionali.

Il Consiglio di Gruppo, per facilitare i rapporti con gli iscritti residenti in località foranea della propria zona, ha facoltà di nominare “Fiduciari” preferibilmente tra i Soci residenti nella zona individuata. Di tali nomine va data comunicazione all’Assemblea del Gruppo ed alla Segreteria Nazionale.

Art. 15

Il Presidente di Gruppo rappresenta l’Unione nella zona di sua competenza, convoca il Consiglio e l’Assemblea di Gruppo, con le modalità previste dallo statuto, applica le norme statutarie e da attuazione alle direttive impartite dalla Segreteria Nazionale e alle delibere dell’Assemblea di Gruppo.

Se viene eletto Segretario Nazionale, dovrà optare per una delle due cariche. Ove il Presidente di Gruppo in carica opti per la carica di Segretario Nazionale, il Consiglio di Gruppo eleggerà un nuovo Presidente di Gruppo secondo le disposizioni dell’art. 14.

Il Presidente fornisce annualmente al Presidente dell’Unione, in occasione della trasmissione del verbale dell’Assemblea Ordinaria del Gruppo, sotto la sua personale responsabilità, dichiarazione che il Gruppo non esercita alcuna attività commerciale di genere lucrativo.

Il Presidente di Gruppo è membro di diritto del Consiglio Nazionale. Lo stesso può essere invitato, ove non abbia nel suo Gruppo un Segretario Nazionale, dal Presidente dell’Unione a partecipare, senza diritto a voto, alle riunioni della Segreteria Nazionale per discutere argomenti che riguardino specificatamente il proprio Gruppo.

In caso di impedimento, il Presidente può essere sostituito dal Vice Presidente o altro membro del Consiglio di Gruppo.

Art. 16

Il Presidente di Gruppo è responsabile della redazione e della custodia dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee dei Soci del Gruppo e di eventuali notiziari locali comunque redatti che sono da inviare, al più presto, alla Segreteria Nazionale.

E’, inoltre, Responsabile del trattamento e protezione dei dati personali del Gruppo sulla scorta dell’incarico conferitogli dal Responsabile del Trattamento dei dati dell’Unione.

Art. 17

Il Consiglio di Gruppo si riunisce – in presenza o tramite collegamento telematico – di massima, ogni tre mesi, su convocazione del Presidente e/o, in via straordinaria, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio di Gruppo è validamente costituito con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio interviene, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Gruppo:

  • elabora le linee operative del Gruppo e ne verifica la realizzazione nel rispetto delle linee guida deliberate dal Consiglio Nazionale, tenendo conto anche delle delibere dell’Assemblea dei Soci;
  • stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale da sottoporre all’Assemblea, tenendo conto dell’ammontare da retrocedere all’Unione;
  • redige e sottopone all’Assemblea dei Soci il rendiconto economico corredato dalla relazione del Revisore dei Conti;
  • condivide la relazione del Presidente sull’attività del Gruppo;
  • delibera sulle spese di carattere straordinario a carico del Gruppo.

Sono valide le delibere approvate dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Gruppo presenti. Il Consiglio di Gruppo può costituire Commissioni di studio. Il Consigliere assente ingiustificato per più di tre Consigli decade dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti, o in mancanza da un socio cooptato dal Consiglio, nomina che deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

Art. 18

Qualora non fosse possibile l’elezione di un Consiglio di Gruppo, la Segreteria Nazionale, allo scopo di permettere il funzionamento del Gruppo stesso, nomina un Commissario Straordinario con tutti i poteri.

Detto Commissario resterà in carica fino a quando non sarà possibile addivenire, con regolare Assemblea, all’elezione del Consiglio di Gruppo e comunque non oltre due esercizi.

In caso di scioglimento del Gruppo, deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di due terzi dei Soci, o nel caso in cui il Commissario Straordinario non riesca a far eleggere dall’Assemblea un regolare Consiglio di Gruppo, le relative attività verranno trasferite alla Segreteria Nazionale, dopo che siano stati comunque assolti tutti gli obblighi, compresi quelli a scadere.

Art. 19

I Consigli di Gruppo sono responsabili e gestiscono le spese relative al funzionamento dei loro Gruppi. Le disponibilità sono depositate in conti correnti presso UniCredit, intestati Unione Pensionati UniCredit e sotto intestati al Gruppo, e devono essere utilizzate con firma abbinata di due componenti tra quelli designati dal Consiglio di Gruppo e delegati dal Presidente dell’Unione.

Consiglio Nazionale – Composizione e generalità

Art. 20

Il Consiglio Nazionale è composto da:

  • il Presidente dell’Unione;
  • il Vice Presidente dell’Unione;
  • i Segretari Nazionali;
  • i Presidenti dei Consigli di Gruppo.

Il Presidente, il Vice Presidente, i Segretari Nazionali dispongono di un voto ciascuno e non votano quando si giudica il loro operato e in occasione della nomina della nuova Segreteria.

I Presidenti dei Consigli di Gruppo dispongono di due voti ogni 200 Soci, o frazione, in regola con i versamenti delle quote sociali al 31 dicembre dell’anno precedente.

Partecipano, inoltre, alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto:

  • i Rappresentanti dell’Unione nel Consiglio di Amministrazione del Fondo, di Uni.C.A. e degli altri Organismi di cui all’art. 2, se soci. Tali cariche possono essere ricoperte anche da membri della Segretaria Nazionale;
  • il Presidente emerito, ove eletto;
  • il Tesoriere;
  • il Revisore dei Conti;
  • il Direttore responsabile del Periodico dell’Unione;
  • il Presidente del collegio dei Probiviri;
  • Il Responsabile al Trattamento dei dati personali.

Sono valide le delibere approvate a maggioranza dei voti degli aventi diritto, come indicato al successivo art. 23.

I Presidenti dei Gruppi possono farsi accompagnare, in veste di uditore, da un membro del Consiglio di Gruppo, mantenendo i costi relativi a quest’ultimo a carico del proprio Gruppo.

Art. 21

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente dell’Unione o, in sua assenza, dal Vice presidente o da un componente eletto tra i presenti.

Spetta al Presidente designare il Segretario del Consiglio.

La convocazione del Consiglio Nazionale avviene almeno una volta all’anno, entro e non oltre il mese di maggio, a cura della Segreteria Nazionale che designa anche la località della riunione.

Le riunioni del Consiglio Nazionale possono essere tenute anche con sistemi di videoconferenza.

In caso d’impedimento, i Presidenti dei Consiglio di Gruppo possono delegare a partecipare al Consiglio Nazionale un altro membro del proprio Consiglio.

L’avviso di convocazione del Consiglio Nazionale deve essere diramato con un anticipo di almeno 15 giorni dal termine fissato per la convocazione delle Assemblee di Gruppo.

Nell’ordine del giorno potranno essere inseriti anche argomenti proposti da uno o più Presidenti di Gruppo, purché segnalati in tempo utile alla Segreteria Nazionale, per iscritto.

Il Consiglio Nazionale può essere convocato in via straordinaria dal Presidente dell’Unione, dalla Segreteria Nazionale a maggioranza degli aventi diritto o dai due terzi dei Presidenti di Gruppo.

Art. 22

Quando necessario viene istituita, all’inizio dei lavori del Consiglio Nazionale, apposita commissione elettorale proposta dal Presidente ed approvata dal Consiglio.

Consiglio Nazionale – Attribuzioni

Art. 23

Il Consiglio Nazionale con la maggioranza del 50% più uno degli aventi diritto e la maggioranza dei Presidenti dei Gruppi esistenti:

  • elegge il Presidente, che deve essere residente in provincia di Milano; qualora il Gruppo Lombardia non proponesse una candidatura a Presidente di un Socio residente in provincia di Milano è possibile l’elezione di un nominativo con residenza diversa. In questo ultimo caso il Vice Presidente deve essere residente in provincia di Milano;
  • elegge il Vice Presidente;
  • discute e delibera sulle modifiche statutarie presentate dalla Segreteria Nazionale, anche su proposta dei Gruppi;
  • elegge i Segretari Nazionali, nel numero variabile approvato dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale. I Segretari Nazionali sono attualmente sette, di cui almeno due residenti in provincia di Milano;
  • elegge il Tesoriere, residente in provincia di Milano;
  • elegge il Revisore dei Conti, residente in provincia di Milano;
  • elegge il collegio dei Probiviri;
  • elabora le direttive di ordine generale e gli indirizzi che la Segreteria Nazionale ed i singoli Gruppi devono seguire nella loro attività;
  • approva il rendiconto annuale della Segreteria Nazionale e il rendiconto Consolidato dell’Unione, predisposto dagli organi preposti;
  • designa i nominativi da candidare alle cariche previste nel Consiglio di Amministrazione del Fondo, di Uni.C.A. e negli Organismi di cui all’articolo 2, a scadenza mandato;
  • delibera sulle proposte della Segreteria Nazionale circa l’istituzione o la soppressione dei Gruppi e/o la modifica dei limiti territoriali;
  • stabilisce la quota di retrocessione per ogni Socio che ogni Gruppo deve trasferire alla Segreteria Nazionale per il funzionamento dell’Unione.

Tutti gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Delle riunioni del Consiglio Nazionale viene redatto processo verbale a cura di uno dei partecipanti scelto dal Presidente dell’Unione.

Art. 24

Spetta al Consiglio Nazionale, con la maggioranza di due terzi dei Gruppi che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto, deliberare in merito allo scioglimento dell’Unione e alla conseguente nomina di uno o più liquidatori.

Qualora lo scioglimento avvenisse per il venir meno di tutti gli iscritti i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

In caso di scioglimento, dopo che sarà stato assicurato il soddisfacimento degli obblighi e dei carichi maturati e maturandi, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con analoghe finalità, salvo diversa disposizione imposta dalla Legge.

 Presidente dell’Unione

Art. 25

Il Presidente;

  • è il legale rappresentante dell’Unione ed è il garante del rispetto dello Statuto;
  • convoca e presiede il Consiglio Nazionale;
  • si attiva, ed è responsabile, per la realizzazione delle delibere del Consiglio Nazionale;
  • convoca e presiede la Segreteria Nazionale;
  • in qualità di Titolare al trattamento dei dati personali (privacy) nomina il Responsabile al Trattamento degli stessi.

Ha tutti i poteri previsti dalla legge, con facoltà di delega in tutto o in parte, quali ad esempio:

  • la rappresentanza dell’Unione nelle assemblee, riunioni o adunanze delle associazioni e/o enti nei quali l’Unione partecipa;
  • la stipula di contratti ed atti di prestazione d’opera intellettuale e di consulenze professionali;
  • la stipula di contratti anche di c/c bancario e postale intestati all’Unione Pensionati UniCredit con facoltà di delega per l’utilizzo del rapporto di c/c.

Con il concorso della Segreteria Nazionale, il Presidente presenta denunce e querele, con potere di delega, e può agire avanti a qualsiasi autorità giudiziaria anche civile, penale e amministrativa, in qualsivoglia grado con facoltà di transazione e rinuncia; nomina arbitri, avvocati e procuratori. Tali attività dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio Nazionale al più presto.

In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso d’impedimento di quest’ultimo dal Segretario Nazionale più anziano.

 Segreteria Nazionale – Composizione – Generalità

Art. 26

La Segreteria Nazionale è composta da:

  • il Presidente dell’Unione;
  • il Vice Presidente dell’Unione;
  • i Segretari Nazionali come da art. 23.

La Segreteria Nazionale è organo collegiale, esecutivo e di direzione dell’Unione; ha Sede a Milano e, all’occorrenza, può tenere le sue riunioni anche altrove e/o con sistemi di videoconferenza.

La Segreteria Nazionale dura in carica tre anni.

Qualora nel corso del triennio dovesse cessare dall’incarico un Segretario Nazionale, il Presidente convocherà apposito Consiglio Nazionale: il sostituto sarà il primo dei non eletti o, in mancanza, un nominativo indicato dal Gruppo di appartenenza del Segretario cessato. Il Segretario Nazionale nominato in sostituzione rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri Segretari Nazionali.

Art. 27

La Segreteria Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente dell’Unione e può essere convocata anche su richiesta motivata dalla maggioranza dei Segretari Nazionali.

Le riunioni sono valide se presenti almeno due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Unione.

Delle riunioni della Segreteria Nazionale viene redatto processo verbale a cura di uno dei Segretari Nazionali scelto dal Presidente dell’Unione.

Alle riunioni della Segreteria Nazionale, partecipano, senza diritto al voto:

  • i Rappresentanti del Fondo, di Uni.C.A. e degli Organismi di cui all’art. 2;
  • il Presidente Emerito, ove eletto;
  • il Direttore dell’organo di stampa ufficiale dell’Unione;
  • il Tesoriere;
  • il Revisore dei Conti;
  • il Responsabile al Trattamento dei dati personali.

Inoltre, in relazione agli argomenti trattati, possono essere invitati altri nominativi con specifiche competenze.

Alla Segreteria Nazionale devono confluire tutte le iniziative d’interesse generale elaborate e approvate dai Consigli dei singoli Gruppi che devono essere in ogni caso inoltrate tramite il rispettivo Presidente.

Art. 28

La Segreteria Nazionale è l’unico organo autorizzato a trattare i problemi riguardanti la categoria degli iscritti con UniCredit, con il Fondo, con Uni.C.A., nonché con tutti gli altri Organismi di cui all’art. 2.

La Segreteria Nazionale può designare, di volta in volta, per motivi di opportunità e/o di competenza, uno o più suoi membri per l’assolvimento dei compiti istituzionali. Inoltre, per il raggiungimento dei propri obiettivi, può avvalersi della collaborazione di iscritti con specifiche competenze.

Qualora ne ravvisi l’opportunità e la necessità, la Segreteria Nazionale può, a titolo indicativo e non esaustivo:

  • proporre al Consiglio Nazionale l’azione di responsabilità verso gli organi di Gruppo;
  • proporre al Consiglio Nazionale l’istituzione o la soppressione dei Gruppi e/o la modifica dei limiti territoriali come previsto all’art. 6;
  • proporre al Consiglio Nazionale le variazioni al numero dei Segretari Nazionali come previsto all’art. 23;
  • nominare Commissioni di studio;
  • nominare il Commissario Straordinario nei casi di cui all’art. 18;
  • nominare il Direttore Responsabile e ratificare la nomina del Comitato di Redazione del periodico ufficiale dell’Unione.

Art. 29

Le spese relative al funzionamento della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale, nonché quelle relative alla redazione, stampa e diffusione del periodico ufficiale dell’Unione sono a carico dell’Unione stessa.

La Segreteria Nazionale può intervenire con adeguati aiuti finanziari in favore dei Gruppi che, per scarso numero dei Soci o altri motivi straordinari, incontrino difficoltà economiche.

Art. 30

La Segreteria Nazionale nella persona del Presidente o di suo delegato nell’ambito della Segreteria Nazionale custodisce i verbali delle proprie riunioni, di quelle del Consiglio Nazionale, nonché copia dei verbali delle Assemblee dei singoli Gruppi.

Collegio dei Probiviri

Art. 31

Ogni e qualsiasi controversia tra i Soci, l’Unione ed i suoi Organi, per motivi attinenti all’attività sociale, è demandata al Collegio dei Probiviri.

I Probiviri, in numero di tre, sono eletti dal Consiglio Nazionale, durano in carica tre anni, scadono dal loro mandato in concomitanza con le altre cariche nazionali, rimangono in carica sino alla nomina dei nuovi Probiviri; tra loro eleggono un Presidente.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all’Unione, nel Fondo, in Uni.C.A. e negli Organismi di cui all’art. 2.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Probiviri, la Segreteria Nazionale provvede a sostituirli con il primo o i successivi non eletti. In mancanza, il Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile, provvederà ad eleggere tra i Soci il/i sostituti, il cui mandato scadrà alla scadenza di quello del/dei sostituiti.

Il ricorso ai Probiviri si effettua con comunicazione scritta e motivata, diretta al Presidente del Collegio dei Probiviri.

I Probiviri decidono in maniera irrituale “ex bono et equo”, dopo aver acquisito adeguata documentazione e sentite le parti in causa, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, trasmettendo quindi le proprie deliberazioni alla Segreteria Nazionale per i provvedimenti consequenziali. Nel caso la controversia riguardi componenti la Segreteria Nazionale, le deliberazioni dovranno essere inoltrate al Consiglio Nazionale.

È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione ed il lodo emesso dai Probiviri sarà inappellabile.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 32

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono ricoperte a titolo gratuito.

Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° luglio 2022 lo Statuto fino allora vigente.

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere apportate esclusivamente con le modalità stabilite dall’Art. 23.